La condanna in via definitiva di Berlusconi a 4 anni di reclusione per frode fiscale inflitta il primo agosto dalla Corte di Cassazione rende applicabile per la prima volta il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013 – in vigore dal 5 gennaio 2013) – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità emanato in attuazione della legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190. In base all’art.1 del decreto legislativo non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che hanno riportato una condanna definitiva a pene superiori ai due anni di reclusione per tutta una serie di reati., tra i quali rientra per l’appunto il reato commesso da Silvio Berlusconi. Normalmente l’accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati e questo effetto si determina per la durata di 6 anni a partire dal momento della condanna. Qualora una causa di incandidabilità, come in questo caso, sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all’articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza perché essa assuma le determinazioni di competenza. Come ha opportunamente notato Valerio Onida si tratta di una decisione priva di discrezionalità, ma una semplice presa d’atto dell’esistenza dei presupposti.