La Corte costituzionale ha scelto la strada più ragionevole. Ha dichiarato, a quanto sembra con una larga maggioranza (12 a 3) l’illegittimità parziale della legge sul legittimo impedimento eliminando l’autocertificazione della Presidenza e l’automatismo dell’impedimento del Premier ed ha restituito al giudice il potere (che prima veniva sottratto) di valutare il “fondamento” dell’impedimento dedotto e di bilanciare l’interesse dell’imputato con quelli del processo. Comunque si deve ricordare che la legge sull’impedimento, così come salvata o adattata dalla Corte, dovrebbe restare in vigore fino ad ottobre del 2011, (18 mesi dall’entrata in vigore ) salvo il referendum che a questo punto dovrebbe trasferirsi sul nuovo testo uscito dalla Corte. Quest’ultimo aspetto lo valuterà la Cassazione. In caso positivo il referendum, con gli altri ritenuti ammissibili dovrebbe svolgersi più o meno a giugno, sempre che non vi sia scioglimento anticipato delle Camere. In passato (vedi divorzio) lo scioglimento fu agevolato per evitare proprio il referendum. Ma la storia non si ripete sempre negli stessi termini!
Questo è il comunicato della Consulta: ”La Corte costituzionale, giudicando delle questioni di legittimita’ costituzionale relative alla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha deciso che è illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione, l’art. 1, comma 4, relativo all’ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e che è illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Cost., l’art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell’art. 420-ter, comma 1,del codice di procedura penale, l’impedimento addotto. La Corte ha invece dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale relative all’art. 1, comma 1, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformita’ con l’art. 420-ter, comma 1, del
codice di procedura penale e ha dichiarato inammissibili le ulteriori questioni di legittimita’ costituzionale, relative alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 5 e 6, e all’art. 2”.