Occorre segnalare tre profili critici del lodo Alfano.
Quanto alle modalità di approvazione, occorre rilevare come i tempi di esame del lodo in Commissione e in Aula sono incompatibili con un approfondito esame di un provvedimento di tale importanza e pongono un serio problema di compatibilità con le regole che la Costituzione indica per l`esame delle leggi in Parlamento. In queste condizioni non esiste agibilità per un`opposizione parlamentare e si rendono indispensabili anche altri strumenti per richiamare l`attenzione dell`opinione pubblica. E` sconcertante solo pensare che si possano votare in poche ore delle norme che incidono così profondamente sui principi di eguaglianza e di equilibrio fra i poteri dello Stato, temi sui quali c`è stato fra l`altro il richiamo di oltre 100 costituzionalisti, il cui appello è stato sottoscritto in pochi giorni da 100 mila cittadini.
Quanto al tipo di disegno di legge cui si è ricorsi (un disegno di legge ordinaria), va detto come la materia in esame dovrebbe essere disciplinata con fonte di rango costituzionale: la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004 ha lasciato impregiudicata tale questione.
Quanto al merito, va detto come la normativa in esame permette la sospensione dei processi per reati, anche comuni, perfino se commessi prima dell'assunzione della funzione, con conseguente violazione dell'articolo 3 della Costituzione. La disposizione in esame, sovrapponendosi a quella di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione ed estendendo la tutela anche ai Presidenti della Camera e del Senato, crea un sistema del tutto disorganico a tutela delle immunità delle alte cariche dello Stato.
La norma presenta dunque vizi di incostituzionalità sia materiali che di procedura, ponendosi in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione e con le norme del Regolamento della Camera che di tale articolo costituiscono diretta attuazione.
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