La fiducia posta dal Governo sulla legge delega sull'ordinamento giudiziario in discussione alla Camera, dopo il rinvio del Presidente della Repubblica costituisce una doppia forzatura della Costituzione.
La prima forzatura sta nel fatto che che l'art.74 della Costituzione nel prevedere il rinvio presidenziale configura un rapporto a due, un dialogo diretto tra Capo dello Stato e Parlamento. Il Governo in questo rapporto non c'entra. Può avere un ruolo la maggioranza parlamentare che è altra cosa.
La posizione della questione di fiducia snatura questo rapporto con l'intervento di un soggetto non previsto dalla Costituzione ed incide anche sul principio del bicameralismo perché impedisce ad uno dei due rami del Parlamento di potersi esprimere liberamente, ma solo in maniera conforme.
La seconda forzatura è ancora più grave per la sua applicazione ad una norma nuova inserita in maniera molto discutibile al Senato (c.d. emendamento Bobbio). La fiducia che probabilmente la Camera, dati i numeri, concederà rappresenta per il suo significato, un deterrente preventivo contro un possibile secondo rinvio. Come potrebbe il Presidente rinviare una norma seppure nuova e palesemente incostituzionale che abbia ottenuto la fiducia della Camera? Ecco le due forzature: una successiva ed una preventiva.
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